Il 4 ottobre 2022 è entrato in vigore il DM 02/09/2021 recante: “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”
Quali sono le principali novità?
- Individuazione dei requisiti dei formatori dei corsi addetti antincendio.
- Modifica dei criteri per la scelta del corso di formazione per addetti antincendio.
- Introduzione dell’obbligo di aggiornamento formativo per gli addetti antincendio.
- Introduzione della prova pratica di uso degli estintori anche per i corsi di livello 1 (ex basso) e chiarite le modalità di esecuzione delle prove con idranti per i livelli 2 e 3.
Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato III.
La scelta del corso per gli addetti antincendio.
- 3° livello: elenco di 16 tipologie di attività;
- 2° livello: attività soggette ai controlli dei VV.F. se non già incluse nell’elenco precedente, oppure cantieri con impiego di infiammabili o fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto;
- 1° livello: attività che non ricadono nei punti precedenti.
Le attività descritte come riferimento per i corsi di livello 1, 2 e 3 sono per la maggior parte sovrapponibili con quelle esemplificative che precedentemente identificavano rispettivamente i corsi A, B e C del D.M. 10/3/98. Spiccano tuttavia per quanto riguarda il Livello 3:
- l’introduzione, tra le attività per cui è prevista la formazione con corso di livello 3, delle attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti diversi dagli inerti, in linea con la maggior attenzione per questa attività già dimostrata in precedenza con l’introduzione della RTV V.10 nel “Codice di prevenzione incendi”;
- Il passaggio, per gli uffici, della soglia che richiedeva il corso C da “oltre 1000 dipendenti” a quella che richiede il corso di livello 3 a “oltre 1000 persone presenti”.
Come scegliere il corso corretto per gli addetti antincendio?
- Valutazione delle caratteristiche dei luoghi di lavoro.
- Verifica di corrispondenza o assimilabilità con le “attività” di cui all’Allegato III del D.M. 02/09/2021 (punti 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4).
- Identificazione del livello di formazione da garantire agli addetti antincendio.
Come comportarsi con le prove pratiche?
Le prove con naspi e idranti, previste per i corsi antincendio di livello 2 e 3 dovranno comprendere l’erogazione dell’acqua. Le prove pratiche dovranno includere prove di spegnimento con estintori anche per il livello 1 (mentre in precedenza nei corsi a rischio basso si poteva mostrare l’uso dell’estintore per mezzo di supporti audio visivi).
Quando aggiornare la formazione degli addetti antincendio?
Il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento.
Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso.